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Isolamento acustico

Le pareti realizzate mediante il sistema ICF ITALIA offrono valori di abbattimento acustico del tutto tranquillizzanti e ben superiori a quelli di analoghe pareti realizzate con sistemi tradizionali di pari spessore.

Sono state svolte misurazioni in opera tra unità immobiliari contigue nelle condizioni previste dalla norma e ne sono derivati valori di isolamento acustico (R’w) per via aerea dell’ordine di 58-59dB, ben superiori ai limiti normativi (DPCM 5/12/1997, minimo 50dB per pareti divisorie tra unità immobiliari). Ciò risulta dai rapporti disponibili.

Il rumore era, sino a poco tempo fa, una delle fonti di inquinamento più sottovalutate e meno controllate e solo da poco è stato riconosciuto come una grave minaccia per la salute e per il benessere psico-fisico dell’uomo; presa di coscienza che ha portato ad elaborare leggi che regolamentano i livelli ammissibili di inquinamento da rumore.
Il crescente aumento del valore immobiliare ma, soprattutto, la maggiore sensibilità generale della popolazione hanno contribuito a far maturare l´attenzione nei confronti del bene “casa”, accorta, non solo alla qualità costruttiva, ma anche ad aspetti meno “visibili”, quali il comfort abitativo. L’inquinamento da rumore e l’interferenza che si materializza in termini di “disturbo da rumore”, sono parametri determinanti nella definizione della qualità ambientale di un immobile.
Relativamente a queste tematiche, da qualche anno a questa parte, è cresciuto il numero dei contenziosi in sede civile, fra l´acquirente dell´immobile e il progettista o l´impresa di costruzioni, allo scopo di far cessare le cause del disturbo e per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Nell´ampia casistica delle vertenze giudiziarie, le rivendicazioni sono centrate principalmente su tre aspetti: − la valutazione delle emissioni sonore in relazione al criterio giurisprudenziale della “normale tollerabilità”, ai sensi dell´art. 844 c.c.; − la valutazione dei requisiti acustici passivi dell´edificio, in relazione ai quali verificare il soddisfacimento del c.d. criterio di “buona tecnica”; − la quantificazione della svalutazione dell´immobile.

Il principio generale, su cui si fonda lo stesso d.P.C.M. 5 dicembre 1997 recante “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, è stato definito dal documento interpretativo numero 5 del 1994 recante “Protezione contro il rumore”, in ottemperanza alla direttiva europea n. 89/106 del 1988, nel quale è richiesto che “l´opera deve essere concepita e costruita in modo che il rumore, cui sono sottoposti gli occupanti della stessa e le persone situate in prossimità, si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire loro soddisfacenti condizioni di sonno, riposo e lavoro”.

Tale requisito, può riguardare tutte le opere, nella misura in cui la salute delle persone può essere influenzata dal livello dei rumori ai quali sono esposte, in relazione alla nozione di “benessere”, applicabile al sonno, al riposo e alle attività lavorative. Senza addentrarci in problematiche di natura legale appare evidente, per quanto sin qui esposto, che gli elementi strutturali che compongono l’edificio, devono essere tali da GARANTIRE l’isolamento acustico richiesto dalle norme vigenti. Ciò rappresenta una tutela sia per gli operatori (imprese di costruzioni, progettisti, direttori dei lavori) sia anche per gli utenti finali (committenti e/o acquirenti degli immobili).

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